Ne avevo già scritto qualche tempo, ma la recente ordinanza n.22476/25 della Corte di Cassazione mi dà l’occasione per ribadire un principio importante: gli eredi che ricevono una cartella di pagamento per un debito del loro dante causa non devono pagare le sanzioni.
L’art. 8 del d.lgs. n.472/97 è infatti molto chiaro nel prevedere: “L’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”.
Sulla scorta di questa norma, la Cassazione ha quindi ribadito: “in caso di decesso del contribuente, trova applicazione il disposto di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997, che, nel prevedere l’intrasmissibilità agli eredi dell’obbligazione di pagamento della sanzione, detta un principio di ordine generale in quanto corollario del principio della responsabilità personale, specificamente codificato nel precedente art. 2 del d.lgs. cit., avendo il legislatore stabilito in modo chiaro e netto che il credito erariale nascente da una violazione delle leggi tributarie riferibile a persona fisica si estingue con la morte dell’autore della violazione”.
Quindi, in buona sostanza, gli eredi che ricevono una cartella relativa ad un debito di un loro familiare devono certamente pagare il debito, ma non devono pagare le sanzioni.
Avv. Mauro Sbaraglia
Foto di Jakub Żerdzicki su Unsplash
