Condominio: che poteri hanno i consiglieri?

In molti condomini è presente il consiglio di condominio, che di solito è formato da tre persone.

In effetti, l’art. 1130 bis c.c. prevede che “L’assemblea può anche nominare, oltre all’amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo”.

Le funzioni di questo organo sono però spesso fraintese, perché molti ritengono che essa abbia anche dei poteri decisionali.

L’ordinanza n.26871/26 della Corte di Cassazione ci ricorda che non è affatto così.

La Corte si è occupata di una controversia condominiale, nata dalla decisione dell’assemblea di affidare al consiglio la scelta dell’impresa che avrebbe dovuto eseguire dei lavori straordinari nello stabile.

Nell’ordinanza si legge: “Negli edifici con almeno dodici unità immobiliari, l’assemblea, ai sensi dell’art. 1130-bis, comma 2, c.c. può nominare un consiglio di condominio, le cui determinazioni sono tuttavia vincolanti soltanto se successivamente approvate, con le maggioranze prescritte, dall’assemblea stessa, in quanto quest’ultima non può essere esautorata dalle sue funzioni inderogabili, giacché è sulla maggioranza dei partecipanti in seno all’organo assembleare che si fondano le norme riguardanti la regolarità della costituzione di quest’ultimo, nonché la validità e impugnazione delle sue deliberazioni”.

In buona sostanza, come del resto prevede chiaramente l’art. 1130 bis c.c., il consiglio ha solamente funzioni consultive e di controllo, ma non ha poteri decisionali; tutto quello che il consiglio “decide”, per poter diventare vincolante, deve poi essere confermato dall’assemblea.

Avv. Mauro Sbaraglia