Nubifragio, alberi che cadono e risarcimento dei danni

Temporale, vento forte, alberi che cadono, lesioni alle persone e danni alle cose.

È una situazione questa che diventa sempre più frequente e che ovviamente pone delle questioni anche di carattere giuridico, quando le persone che hanno subito i danni chiedono il risarcimento al Comune o comunque all’Ente competente.

Quand’è che un evento atmosferico può davvero giustificare una richiesta di risarcimento?

Di pronunce della Corte di Cassazione sul punto ce ne sono state diverse; una delle più recenti, l’ordinanza n.24158/26, richiama un principio molto consolidato: “affinché le precipitazioni atmosferiche possano integrare l’ipotesi del caso fortuito, assumendo rilievo causale esclusivo, occorre che esse rivestano i caratteri dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità; pertanto, il conseguente accertamento, in particolare quello della ricorrenza di un “forte temporale”, di un “nubifragio” o di una “calamità naturale”, presuppone un giudizio da formulare – in relazione alla peculiarità del fenomeno – non sulla base di nozioni di comune esperienza, ma con un’indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cosiddetti dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell’evento atmosferico”.

Che cosa vuol dire?

In parole semplici, vuol dire che il diritto al risarcimento viene meno solamente quando l’evento atmosferico costituisce un “caso fortuito” (ovviamente non nel senso di caso fortunato…) ovvero quando l’evento, sulla base di accertamenti statistici, fosse imprevedibile ed eccezionale.

Inoltre, nel compiere questa valutazione, si dovrà anche tener conto dello stato dell’albero prima dell’evento; per cui, ovviamente, la circostanza che un albero, già prima del temporale, fosse in precarie condizioni, renderà più semplice ottenere un risarcimento.

Quindi, in conclusione, il Comune che voglia evitare di risarcire i danni dovrà dimostrare che il temporale sia stato assolutamente anomalo ed imprevedibile e che pertanto non sarebbe stato possibile fare nulla per evitare che si verificassero i danni.

Avv. Mauro Sbaraglia