Fine della locazione, riconsegna dell’appartamento e verifica dei danni

Quando finisce una locazione e l’appartamento viene riconsegnato al proprietario, quest’ultimo valuta se il conduttore ha danneggiato qualcosa.

Proprio per rendere più semplice questa verifica alla fine del rapporto, in molti contratti di locazione viene indicato lo stato manutentivo dell’appartamento al momento della consegna al conduttore (di solito si parla di buono stato manutentivo).

Ma cosa succede se nel contratto non viene detto nulla sullo stato dell’immobile?

L’ordinanza n.9585/26 della Corte di Cassazione afferma che, “in mancanza di una descrizione pattizia dello stato dell’immobile al momento della consegna, il conduttore si presume aver ricevuto il bene in buono stato locativo, gravando su di lui l’onere di dimostrare che i danni riscontrati al momento della restituzione trovino causa in vizi originari o nel normale deterioramento d’uso”.

Quindi, se nel contratto di locazione le parti non avevano fatto cenno allo stato dell’appartamento, si deve presumere che l’immobile fosse in buono stato, come peraltro previsto dall’art. 1590 c.c.; grava quindi sul conduttore l’onere di dimostrare che eventuali danni fossero già presenti al momento della sottoscrizione del contratto.

Detto ciò, credo che sia nell’interesse di entrambe le parti, locatore e conduttore, redigere, prima di avviare la locazione, un verbale, in cui indicare lo stato dell’appartamento e, se l’appartamento è ammobiliato, anche degli arredi.

Spesso non si fa, perché magari non c’è tempo o voglia di farlo o perché i rapporti tra le parti sembrano buoni, ma a distanza di qualche anno i rapporti potrebbero deteriorarsi e quel verbale potrebbe diventare decisivo per evitare spiacevoli discussioni.

Avv. Mauro Sbaraglia