Il diritto di montare una canna fumaria sulla facciata

Che cosa succede se un condomino ha necessità di montare una canna fumaria sulla facciata dello stabile? Deve chiedere una specifica autorizzazione dell’assemblea oppure può procedere autonomamente?

L’installazione di una canna fumaria dà spesso adito a polemiche e contestazioni, ma, in realtà, la giurisprudenza si è espressa molte volte sul punto, affermando dei principi abbastanza chiari.

Ad esempio, la recente ordinanza n.22813/26 della Corte di Cassazione ci dice che “l’appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale individua una modifica della cosa comune conforme alla destinazione funzionale della stessa, che ciascun condomino – pertanto – può apportare a sue cure e spese, sempre che non impedisca l’altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell’edificio, e non ne alteri il decoro architettonico”.

Questo significa che:

  • Il montaggio di una canna fumaria sulla facciata è conforme alla norma dell’art. 1102 c.c. (“Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto…”);
  • non è quindi necessaria una delibera dell’assemblea, che autorizzi il montaggio;
  • l’eventuale parere contrario espresso dall’assemblea non deve essere impugnato (“all’eventuale parere contrario alla installazione di un tale impianto espresso dall’assemblea deve attribuirsi soltanto il valore di mero riconoscimento dell’esistenza di concrete pretese degli altri condomini rispetto alla utilizzazione del bene comune che voglia farne il singolo partecipante, con riferimento al quale non sussiste l’interesse ad agire per l’impugnazione della deliberazione ai sensi dell’art. 1137 c.c.”);
  • tuttavia, il montaggio della canna fumaria non deve impedire l’altrui paritario uso, non deve pregiudicare la stabilità e la sicurezza dell’edificio e non deve alterare il decoro architettonico.

Dunque, se vengono soddisfatti i criteri indicati nell’ultimo punto, il montaggio della canna fumaria è perfettamente legittimo ed un’eventuale richiesta di rimozione verrà certamente rigettata.

Avv. Mauro Sbaraglia