Quando si verificano dei problemi nel corso di lavori di ristrutturazione di un immobile, si tende a concentrare l’attenzione sugli errori e le inadempienze dell’impresa esecutrice, dimenticando il significativo ruolo, anche ai fini dell’eventuale risarcimento, del direttore dei lavori.
Se è vero, infatti, che quest’ultimo non esegue le opere e quindi non può rispondere dei difetti delle lavorazioni realizzate dall’impresa, è altresì vero che egli deve monitorare l’attività dell’impresa, segnalare eventuali problemi e sollecitare gli interventi risolutivi, notiziando al contempo il committente di quello che sta succedendo.
In proposito, è utile richiamare quanto più volte affermato dalla giurisprudenza: “in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, il direttore dei lavori, pur prestando un’opera professionale in esecuzione di un’obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, per cui il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto. Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi. Non si sottrae, perciò, a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente” (Cassazione, ordinanza n.16987/25).
Pertanto, quando si decide di agire per ottenere il risarcimento dai danni patiti durante i lavori di ristrutturazione di un appartamento, è bene valutare se sia il caso (e spesso lo è) di coinvolgere, oltre all’impresa, anche il direttore dei lavori.
Avv. Mauro Sbaraglia
