Sono ormai numerose le pronunce della Corte di Cassazione riguardanti l’art. 126 bis c.d.s., vale a dire la norma che disciplina la comunicazione dei dati della patente ai fini della decurtazione dei punti.
Una delle ultime, l’ordinanza n.13059/26, ci dà lo spunto per mettere a fuoco due questioni da tenere bene a mente.
La prima è che, per sottrarsi al pagamento della sanzione di cui all’art. 126 bis, non basta dire che non ci si ricorda chi fosse alla guida.
Infatti, secondo la Cassazione, “sul proprietario del veicolo grava un dovere di diligenza nel conoscere e conservare memoria dell’identità di chi conduce il mezzo, dovere che non viene meno in caso di uso familiare. L’esonero è possibile solo provando un impedimento oggettivo, imprevedibile e non imputabile, a fronte dell’adozione di tutte le misure ragionevolmente esigibili per garantire il controllo”.
So bene che a distanza di mesi è difficile, talvolta impossibile, ricordare chi fosse effettivamente alla guida, ma, se bastasse dire di non ricordare, sarebbe davvero troppo semplice sottrarsi alla sanzione.
La seconda cosa da ricordare è che il verbale ex art. 126 bis non può essere emesso e notificato se l’automobilista ha impugnato il verbale “principale” e la decisione di rigetto del ricorso non è ancora passata in giudicato.
Infatti, “la violazione dell’obbligo di comunicazione si perfeziona solo dopo che il procedimento sull’infrazione presupposta si è definito con esito sfavorevole per l’opponente. La definizione coincide con il passaggio in cosa giudicata formale della sentenza. Da tale momento, la legge prevede una sequenza di termini (90 giorni per l’amministrazione per il nuovo invito; 60 giorni per il cittadino per rispondere)…”.
Quindi, finché il ricorso è pendente o finché la sentenza di rigetto non è passata in giudicato, l’amministrazione non può emettere il verbale ex art. 126 bis.
Avv. Mauro Sbaraglia
