Mi viene notificata una multa, che prevede anche la comunicazione dei dati del conducente, ai sensi dell’art. 126 bis c.d.s.
Cosa succede se impugno il verbale: devo comunque inviare la comunicazione o posso attendere l’esito del ricorso?
Fino a qualche tempo fa, l’orientamento prevalente nei tribunali sosteneva che la proposizione del ricorso non sospendesse il termine per l’invio della comunicazione; pertanto, chi ometteva di indicare il conducente subiva la salata sanzione prevista dall’art. 126 bis.
Di recente le cose sono cambiate.
L’ordinanza n.32988/25 della Corte di Cassazione ha infatti affermato: “la violazione prevista dall’art. 126-bis, secondo comma, c.d.s. – consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta – si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti. Ne consegue che, in caso di esito sfavorevole per il ricorrente dei predetti procedimenti, l’amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per l’obbligato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle incombenze di cui alla citata disposizione; mentre, in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione”.
In parole semplici, vuol dire:
- finchè non viene deciso il ricorso contro la multa, non c’è obbligo di inviare la comunicazione ex art. 126 bis c.d.s.;
- se il ricorso viene respinto, l’Amministrazione deve inviare un nuovo invito a comunicare i dati e dalla notifica di questo nuovo invito decorrerà il termine di 60 giorni per l’invio dei dati del conducente;
- se il ricorso viene accolto, viene ovviamente meno ogni obbligo di comunicazione.
Avv. Mauro Sbaraglia
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