L’assemblea può vietare il parcheggio in alcune aree condominiali

L’ordinanza n.25227/25 della Corte di Cassazione si è occupata della possibilità per l’assemblea di condominio di vietare il parcheggio delle auto in una parte del cortile condominiale.

Com’è noto, l’art. 1102 c.c. prevede che “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”; tuttavia, nella vicenda della quale si è occupata la Cassazione, l’assemblea aveva ridotto le facoltà riconosciute dalla predetta norma, vietando il parcheggio in una parte del cortile condominiale.

In buona sostanza, la Cassazione ha dovuto decidere se questa delibera fosse legittima o meno.

Ebbene, secondo la Corte “la delibera condominiale ha regolato il diritto di accesso carrabile e ha proibito a tutti i condomini il diritto di parcheggiare, senza introdurre un divieto assoluto di utilizzo del bene. Tale regolazione non ha ecceduto dai limiti che incontra il potere deliberativo dell’assemblea, potendo essa regolare l’uso delle parti comuni, con la facoltà di imporre limitazioni più restrittive alle facoltà concesse dall’art. 1102 c.c.”.

In parole povere, la delibera è legittima, perché l’assemblea non ha vietato del tutto l’uso di quella parte del cortile, ma ne ha semplicemente regolato l’uso, vietando solamente il parcheggio.

Del resto, “la possibilità dei comproprietari di usare un’area comune a parcheggio […] costituisce solo una facoltà di uso del bene connesso al diritto di comproprietà e rimane pertanto sottoposta alla disciplina dell’uso del bene comune adottata dalla maggioranza dei condomini”.

Quindi, concludendo, l’assemblea condominiale può decidere, nell’ottica di rendere più ordinato l’uso di un’area comune, di vietare il parcheggio delle auto in quell’area.

Avv. Mauro Sbaraglia

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