Caduta in un supermercato e risarcimento del danno

Nell’uscire da un supermercato, una signora scivola “sullo scivolo in muratura ivi esistente, cadendo rovinosamente per terra e riportando gravi lesioni”.

La signora fa causa al supermercato, ma alla fine di un lungo contenzioso la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.24071/25, le dà torto e rigetta quindi la sua richiesta di risarcimento.

Perché?

Perché è certamente vero che in casi come questo sussiste una responsabilità oggettiva del proprietario dell’immobile in cui si è verificato il sinistro, ai sensi dell’art. 2051 c.c., ma è altresì vero che questa responsabilità viene meno, in tutto o in parte, di fronte ad una condotta imprudente o disattenta della vittima.

Nel caso di specie era stato accertato che:

  • lo scivolo era visibile, in quanto di colore diverso rispetto al fondo stradale;
  • la signora conosceva bene i luoghi, perché si recava spesso presso quel supermercato;
  • la stessa aveva riferito che “sullo scivolo dove si è verificato il sinistro ero già passata altre volte”.

Alla luce di queste circostanze, la Cassazione ha dunque confermato le precedenti sentenze, che avevano negato il risarcimento alla cliente del supermercato.

Quindi, in conclusione, il solo fatto che si sia verificato un sinistro all’interno di un negozio (oppure su un marciapiede, una strada, ecc.) non fa sorgere automaticamente il diritto al risarcimento; bisogna infatti verificare se vi sia stata una condotta imprudente o disattenta della vittima, che abbia causato o quanto meno contribuito a causare il sinistro.

Se questa condotta c’è effettivamente stata, il risarcimento può subire una drastica riduzione o addirittura può essere negato.

Avv. Mauro Sbaraglia

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