Pedone investito: l’automobilista è quasi sempre responsabile

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.21761/25, è stata nuovamente chiamata a pronunciarsi sul riparto di responsabilità nel caso di un’auto che investa un pedone.

In buona sostanza, è sempre colpa dell’automobilista?

La risposta è no, non è sempre colpa dell’automobilista; tuttavia, su quest’ultimo grava una vera e propria presunzione di colpa, che non è facile da superare.

In effetti, il primo comma dell’art. 2054 c.c. dispone: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.

Quindi, l’automobilista deve innanzi tutto dimostrare di aver assunto una condotta prudente ed adeguata alla situazione contingente; ma non basta.

Infatti, venendo al caso dell’investimento di un pedone, la Cassazione ha precisato: “in caso di investimento pedonale, per vincere la presunzione della sua responsabilità esclusiva, ex art. 2054 c.c., primo comma, cod. civ., il conducente deve dimostrare, da un lato, di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, adottando tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida tenuta; dall’altro lato, che il pedone abbia tenuto una condotta non solo colposa, ma anormale e ragionevolmente imprevedibile, sicché non vi era alcuna possibilità di prevedere ed evitare il sinistro”.

In buona sostanza, ribadendo quanto già affermato in molte altre precedenti sentenze, la Cassazione ha chiarito che l’automobilista non è responsabile se prova di aver tenuto una condotta prudente, adeguata al caso concreto e se prova altresì che la condotta del pedone è stata invece imprevedibile, di guisa che era impossibile evitare l’incidente.

Com’è evidente, l’onere della prova che grava sul conducente è davvero molto rigoroso e oggettivamente difficile da assolvere; non sono quindi molti i casi in cui la responsabilità dell’automobilista viene esclusa completamente.

Avv. Mauro Sbaraglia

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