Di fronte all’inerzia dell’amministratore e/o dell’assemblea, un condomino può eseguire, a sue spese, delle opere sulle parti comuni e poi chiedere il rimborso agli altri condomini?
La risposta a questa domanda ci viene data dall’art. 1134 c.c.
Questa disposizione prevede che “Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente”.
Qual è dunque il requisito indispensabile perché un condomino possa agire autonomamente e poi chiedere un rimborso agli altri condomini?
Questo requisito è l’urgenza.
Applicando questa norma, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.16351/25, ha di recente affermato: “il condomino che, in mancanza di autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea, abbia anticipato le spese di conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso purché ne dimostri, ex art. 1134 c.c., l’urgenza, ossia che le opere, per evitare un possibile nocumento allo stesso condomino, a terzi od alla cosa comune, dovevano essere eseguite senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l’amministratore o gli altri condòmini”.
Dunque, il condomino può agire autonomamente ed ha poi diritto al rimborso delle spese sostenute solo quando sia in grado di dimostrare l’esistenza di una situazione di urgenza e, quindi, l’impossibilità di preavvertire l’amministratore e gli altri condomini.
Si tratta, com’è evidente, di un requisito molto stringente, che si verifica assai di rado; pertanto, prima di anticipare somme per conto del condominio, è bene valutare con molta attenzione la situazione, per non rischiare di vedersi poi negato il rimborso.
Avv. Mauro Sbaraglia
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