Dovrebbe essere ovvio, ma se di tanto in tanto la questione arriva in Cassazione vuol dire che tanto ovvio non è.
Mi riferisco alla possibilità che l’assemblea condominiale deliberi l’esecuzione di lavori su beni di proprietà esclusiva di un condomino.
Un delibera di questo tipo è nulla.
L’ordinanza n.5528/25 della Corte di Cassazione ci ricorda che: “È stato infatti chiarito che la deliberazione dell’assemblea dei condomini deve ritenersi affetta da nullità, tra le altre ipotesi, in caso di “impossibilità dell’oggetto, in senso materiale o in senso giuridico, da intendersi riferito al contenuto (c.d. decisum) della deliberazione”. L’impossibilità giuridica dell’oggetto, in particolare, va valutata in relazione alle “attribuzioni” proprie dell’assemblea: quest’ultima, quale organo deliberativo della collettività condominiale, può occuparsi solo della gestione dei beni e dei servizi comuni. Perciò, l’assemblea non può “occuparsi dei beni appartenenti in proprietà esclusiva ai singoli condomini o a terzi, giacché qualsiasi decisione che non attenga alle parti comuni dell’edificio non può essere adottata seguendo il metodo decisionale dell’assemblea, che è il metodo della maggioranza, ma esige il ricorso al metodo contrattuale, fondato sul consenso dei singoli proprietari esclusivi”.
Quindi, se l’assemblea si occupa e delibera su beni che non sono comuni, ma appartengono ad un singolo condomino, quella delibera è nulla, e, conseguentemente, potrà essere impugnata sempre, anche dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla sua adozione o comunicazione.
Avv. Mauro Sbaraglia
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