L’amministratore può inviare le convocazioni per le assemblee via mail, se lo chiedono i condomini?

L’Amministratore può trasmettere le convocazioni per le assemblee di condominio con una mail semplice?

Penso che, più o meno o tutti, sappiamo tutti che la risposta è no.

La legge prevede infatti che “l’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano” (art. 66 disp. att. c.c.).

Ma cosa succede se è stato il condomino a chiedere di ricevere le convocazioni via mail o se è stata l’assemblea a deliberare di procedere in questo modo?

In questi casi cambia qualcosa?

Secondo l’ordinanza n.16399/25 della Corte di Cassazione, non cambia nulla.

Infatti, dal momento che la mancata convocazione di un condomino può avere conseguenze importanti, come l’annullamento della delibera, la legge impone che la convocazione sia eseguita con modalità che garantiscano la ricezione.

Pertanto, “l’art. 66, terzo comma, disp. att. c.c., nel dettare, come già sottolineato, forme determinate per la convocazione di tutti i condomini all’assemblea (posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano), prevede una disciplina inderogabile stabilita a tutela delle regole della collegialità e dunque degli interessi fondamentali del condominio, che devono essere soddisfatti uniformemente per tutti i partecipanti, con esclusione dell’autonomia privata”.

Quindi, se vuole evitare che le delibere condominiali siano impugnate, l’amministratore deve sempre inviare le convocazioni per le assemblee con i mezzi indicati dall’art. 66 disp. att. c.c.; se decide di usare altre modalità, si espone al rischio di impugnazioni, peraltro fondate.

Di seguito il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione: “l’art. 66, terzo comma, disp. att. c.c. prescrive forme determinate per la comunicazione ai condomini dell’avviso di convocazione all’assemblea (posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano), dettando una disciplina inderogabile stabilita a tutela delle regole della collegialità e dunque degli interessi fondamentali del condominio, che devono essere soddisfatti uniformemente per tutti i partecipanti, con esclusione della validità di ogni diversa regolamentazione espressa dall’autonomia privata che contempli modalità alternative di trasmissione dell’avviso inidonee a documentarne la consegna all’indirizzo del destinatario, quale, nella specie, il messaggio di posta elettronica semplice”.

Avv. Mauro Sbaraglia

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