Ad un genitore viene comminata una salata multa di € 5.110,00, perché il figlio minorenne, privo di patente, perché mai conseguita, aveva guidato una moto.
L’uomo fa ricorso, ma risulta soccombente in primo e secondo grado e, alla fine, anche in Cassazione.
Perché?
Perché l’ordinanza n.14000/25 della Corte di Cassazione ci ricorda che “in tema di sanzioni amministrative di carattere pecuniario per violazioni al codice della strada, per gli illeciti commessi da minori di età, la responsabilità del genitore per “culpa in vigilando” – presunta, diretta e personale – è superata ove il genitore dimostri di non aver potuto impedire il fatto fornendo la prova rigorosa di avere esercitato la massima vigilanza sul minore e, ove ricorra la fattispecie in esame, di aver compiuto il possibile per evitare che il medesimo circolasse su strada con un veicolo senza avere conseguito la corrispondente patente di guida”.
Quindi, la regola generale è che i genitori rispondono delle infrazioni dei figli, a meno che non siano in grado di dimostrare “di non aver potuto impedire il fatto fornendo la prova rigorosa di avere esercitato la massima vigilanza sul minore”.
Se questa prova non viene offerta, il genitore è tenuto a pagare la sanzione.
Avv. Mauro Sbaraglia
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