Con l’aumentare delle cd. convivenze more uxorio, quelle tra persone non sposate, si pone sempre più spesso un problema: una volta finita la convivenza, chi ha contribuito di più alle spese comuni ha diritto ad un rimborso?
L’ordinanza n.11337/25 della Corte di Cassazione si è occupata del caso di un uomo che, terminata una convivenza more uxorio, aveva chiesto la restituzione delle somme con cui aveva pagato il mutuo della casa della sua ex compagna.
La Cassazione ha rigettato la domanda dell’uomo.
La Corte ha infatti sostenuto “i versamenti di denaro eseguiti da un convivente a favore dell’altro durante la convivenza costituiscono adempimento di un’obbligazione naturale e cioè l’esecuzione di un dovere morale e sociale, con conseguente impossibilità di chiederne la restituzione. Tali dazioni vanno generalmente intese come adempimenti che la coscienza sociale ritiene doverosi nell’ambito di un consolidato rapporto affettivo, che non può non implicare forme di collaborazione e, per quanto qui maggiormente interessa, di assistenza morale e materiale”.
Quindi, in linea di principio, le spese sostenute nell’ambito di una relazione costituiscono adempimento di un’obbligazione naturale e quindi non possono essere oggetto di rimborso.
Ci sono però dei limiti, quelli di proporzionalità e di adeguatezza.
Infatti, “è configurabile l’ingiustizia dell’arricchimento di un convivente more uxorio ai danni dell’altro in presenza di prestazioni, compiute dal secondo a vantaggio del primo, che esulino dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza – il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto – e travalichino i limiti di proporzionalità e di adeguatezza”.
In buona sostanza, se, tenuto conto delle condizioni economiche dei conviventi, le spese sostenute sono eccessive, allora se ne potrà chiedere la restituzione.
Nel caso oggetto dell’ordinanza della Cassazione, le somme versate dall’uomo sono state ritenute proporzionali ed adeguate e quindi, come già detto, la sua domanda è stata respinta.
Avv. Mauro Sbaraglia
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