La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.8173/25, è tornata ad occuparsi del diritto del cliente ad ottenere dalla propria banca la consegna di documenti che lo riguardano.
Infatti, il comma 4 dell’art. 119 T.U.B. dispone: “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”.
Nella sua ordinanza la Corte ha ribadito che la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni degli ultimi 10 anni “si configura come vero e proprio diritto sostanziale” e che questo diritto persiste anche dopo la conclusione del rapporto (“…si applica anche a situazioni soggettive che, se pur derivanti da un rapporto concluso, non hanno ancora esaurito nel tempo i loro effetti”).
È poi interessante notare come la Cassazione, contraddicendo quanto affermato dalla Corte d’Appello di Roma, abbia precisato che il cliente che si veda negata la consegna dei documenti possa richiedere addirittura un decreto ingiuntivo, dal momento che quello della consegna è un obbligo di dare e non di fare.
E ciò tanto più, perché oggigiorno la documentazione può facilmente essere consegnata su supporto informatico, senza nemmeno richiedere la predisposizione di copie cartacee.
Infine, per quanto riguarda le spese addebitabili al cliente, la Cassazione ha precisato che il mancato pagamento di tali spese non può giustificare il rifiuto della consegna da parte della banca.
Infatti, “il dettato normativo […] non viene in alcun modo a subordinare il diritto del cliente alla consegna della documentazione alla rifusione di quelli che sono meri oneri di produzione e, men che meno, pone tali oneri in rapporto di sinallagmaticità con la consegna stessa della documentazione, dovendosi quindi concludere nel senso che l’esercizio del diritto alla consegna della copia opera indipendentemente dalla rifusione degli oneri di produzione che, peraltro, l’istituto di credito, in pendenza di rapporto di conto corrente, ben può addebitare direttamente sul conto medesimo”.
Avv. Mauro Sbaraglia
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