Cosa succede se il parcometro è guasto oppure non accetta i pagamenti con carte? Sono legittimato a non pagare?
La Corte di Cassazione ha risposto a queste domande con l’ordinanza n.8313/24.
Il caso riguardava un’automobilista, che aveva omesso di pagare il parcheggio nelle cd. strisce blu, perché “il parcometro non era abilitato al pagamento con carta di credito”.
Ricevuta la multa dal Comune, l’automobilista ha presentato ricorso e la causa è arrivata fino alla Cassazione.
Quest’ultima ha dato però ragione al Comune.
La Corte dice, infatti: “Nel caso di specie, riguardante la contestazione per sosta dell’autovettura in area parcometro senza esposizione del ticket, una volta installati i parcometri secondo le prescrizioni normative, inclusa l’abilitazione al pagamento con carta di credito, l’obbligo della P.A. di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa si esaurisce nella dimostrata violazione da parte dell’intimato; spettava, dunque, al ricorrente di dare prova dei fatti impeditivi del pagamento, che non si sarebbe comunque esaurita nella dimostrazione del malfunzionamento o non funzionamento del pagamento mediante carta di credito, bensì avrebbe dovuto estendersi alla impossibilità di qualsiasi modalità di pagamento, incluso il versamento del danaro contante, posto che il non essere in possesso di altro mezzo di pagamento (p.e., moneta) non costituisce esimente rispetto alla sosta dell’autovettura in area destinata esclusivamente a parcometro senza esposizione del ticket”.
In parole povere, è onere dell’automobilista dimostrare di non aver potuto pagare, in nessun modo.
Non basta quindi dimostrare che il pagamento con carta era assente o guasto, occorre dimostrare che anche il pagamento in contanti era impossibile, “posto che il non essere in possesso di altro mezzo di pagamento (p.e., moneta) non costituisce esimente rispetto alla sosta dell’autovettura in area destinata esclusivamente a parcometro senza esposizione del ticket”.
Avv. Mauro Sbaraglia
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