Il proprietario di un’automobile o di una moto non risponde dell’incidente provocato dal suo mezzo, se quest’ultimo è stato utilizzato contro la sua volontà.
Infatti, l’art. 2054, comma 3, c.c. prevede che “il proprietario del veicolo […] è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”.
Ma cosa significa “contro la sua volontà”?
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.15237/24, si è occupata del caso del proprietario di una motocicletta, che era stato chiamato a rispondere dell’incidente causato da un ragazzo, privo di patente, che aveva guidato la moto all’insaputa del proprietario.
L’uomo si era difeso, sostenendo di aver “affidato il motociclo di sua proprietà al figlio, sotto condizione di non consentirne l’uso a terzi; di conseguenza la circolazione del mezzo doveva ritenersi avvenuta contro la volontà del proprietario”.
La Cassazione non è stata però dello stesso avviso.
Infatti, l’espressione contro la volontà “va interpretata nel senso che per escludere la responsabilità del proprietario non basta dimostrare il suo dissenso alla circolazione (e cioè che la circolazione sia avvenuta invito domino). Circolazione del veicolo “contro la volontà” del proprietario, per i fini di cui all’art. 2054, comma terzo, c.c., va invece interpretata nel senso che il proprietario d’un veicolo a motore, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare di avere adottato ogni concreta misura per impedire in facto la circolazione”.
Occorrerà naturalmente verificare di volta in volta quale sia stata la concreta condotta posta in essere del proprietario; in linea di massima, però, si può sostenere che il proprietario non dovrebbe essere ritenuto responsabile, se riuscirà a dimostrare di aver tenuto con sé le chiavi del mezzo e di non averle consegnate ad altri.
Ma attenzione, perché anche in quest’ultimo caso la responsabilità del proprietario non può essere esclusa automaticamente, in quanto egli dovrà dimostrare altresì di aver adeguatamente custodito le chiavi ed il mezzo; ciò in quanto “nemmeno il furto del veicolo può escludere la responsabilità del proprietario, se egli non abbia adottato idonee misure per prevenirlo”.
In conclusione, quindi, chi vuole evitare di rispondere dei danni arrecati da un mezzo di sua proprietà deve offrire la prova, molto rigorosa, che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà.
Avv. Mauro Sbaraglia
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