La frequentazione tra nonni e nipoti

Con la recente ordinanza n.10250/24, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi dei rapporti tra nonni e nipoti. Fermo restando che si tratta di una problematica davvero molto delicata e che pertanto ogni vicenda fa storia a sé, è interessante conoscere alcuni concetti generali espressi dalla Corte.

Com’è noto, l’art. 317 bis c.c. dispone: “Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.

L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore”.

La legge, dunque, intende favorire l’esistenza di rapporti “significativi” tra nonni e nipoti.

Tuttavia, la Cassazione ha ricordato che, nel disciplinare questi rapporti, occorre sempre tenere in considerazione l’interesse dei minori.

Secondo la Corte, infatti, “Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni è funzionale all’interesse di questi ultimi e presuppone una relazione positiva, gratificante e soddisfacente per ciascuno di essi, pertanto il giudice non può disporre il mantenimento di tali rapporti dopo aver riscontrato semplicemente l’assenza di alcun pregiudizio per i minori, dovendo invece accertare il preciso vantaggio a loro derivanti dalla partecipazione degli ascendenti al progetto educativo e formativo che li riguarda, senza imporre alcuna frequentazione contro la volontà espressa dei nipoti che abbiano compiuto i dodici anni o che comunque risultino capaci di discernimento, individuando piuttosto strumenti di modulazione delle relazioni, in grado di favorire la necessaria spontaneità dei rapporti”.

Dunque, il giudice che è chiamato a pronunciarsi sulla frequentazione tra nonni e nipoti deve sempre considerare che:

  • i rapporti nonni / nipoti devono essere favoriti quando sussista una relazione soddisfacente per i minori;
  • non basta che i rapporti non pregiudichino i minori, occorre che la frequentazione con i nonni rechi un vantaggio ai ragazzi;
  • la frequentazione non deve essere imposta quando i minori che abbiano compiuto 12 anni abbiano manifestato una volontà contraria a tale frequentazione.

Come detto, questi sono solamente alcuni principi di carattere generale, che il Tribunale deve considerare; resta ovviamente ferma la necessità di valutare con attenzione tutte le peculiarità, che ogni vicenda inevitabilmente presenta.

Avv. Mauro Sbaraglia

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