Autovelox: devono essere omologati

Nei giorni scorsi, i mezzi di informazione hanno parlato molto di un’ordinanza della Corte di Cassazione, la n.10505/24, in materia di autovelox; hanno detto, in particolare, che questa pronuncia mette in dubbio la legittimità di gran parte delle multe comminate con tali apparecchi.

Cerchiamo di capire cosa è successo.

Il caso riguardava un automobilista, che era stato multato, “per aver superato, con il suo veicolo, il limite di velocità (viaggiando a 97 km orari) su una strada tangenziale in cui era prescritto il limite di 90 Km orari, con accertamento eseguito a mezzo apparecchiatura RED & SPEED-EVO-L2 (matr. 179) installata in postazione fissa, di proprietà dell’Amministrazione comunale di Treviso”.

Tale apparecchiatura era stata approvata, ma non risultava omologata.

Secondo il Comune, approvazione ed omologazione sono procedimenti equivalenti e dunque la multa era perfettamente legittima. L’automobilista non la pensava così e quindi presentava ricorso.

Sia in primo sia in secondo grado, l’uomo otteneva delle sentenze favorevoli, in quanto “l’accertamento dell’indicata infrazione era avvenuto con la citata apparecchiatura elettronica senza che fosse stata preventivamente omologata ai sensi di legge, non risultando rilevante allo scopo la mera approvazione preventiva di tale mezzo di rilevazione”.

Lo scorso 18 aprile, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di appello.

La Cassazione ha ricordato che l’art. 142, comma 6, c.d.s. prevede che “per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate”, mentre l’art. 192 reg. es. c.d.s. disciplina, distinguendole espressamente, approvazione ed omologazione.

È quindi indubbio che i procedimenti di approvazione e di omologazione siano due cose diverse; in particolare, l’omologazione è certamente più complessa, perché “consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l’approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell’art. 142 c.d.s.”.

Quindi, cercando di semplificare:

  • approvazione ed omologazione sono procedimenti diversi;
  • gli autovelox, per espressa previsione di legge, devono essere omologati;
  • quindi, le multe comminate sulla base di autovelox approvati, ma non omologati sono illegittime.

Avv. Mauro Sbaraglia

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