Spese legali anche a carico del contumace?

Il nostro ordinamento prevede che, salvo casi particolari, la parte che perde la causa debba essere condannata a pagare le spese legali alla parte vittoriosa.

In buona sostanza, chi è stato costretto a rivolgersi ed a pagare un avvocato per far valere le sue ragioni ha il diritto di vedersi rimborsate queste spese.

Ma cosa succede se la parte che ha perso non ha partecipato al giudizio ossia è rimasta contumace?

Può essere condannata ugualmente al pagamento delle spese di lite?

La risposta è assolutamente sì.

La recente ordinanza n.8273/24 della Corte di Cassazione ci ricorda che, tra le varie ipotesi nelle quali le spese legali possono essere compensate (vale a dire la parte soccombente non è tenuta a pagarle alla parte vittoriosa), non c’è la contumacia:

L’art. 92, co. 2, cod. proc. civ., testo vigente, consente la compensazione delle spese se vi è reciproca soccombenza e nelle ipotesi specificamente individuate di assoluta novità della questione trattata o mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti; ad essi va aggiunta quella introdotta dalla Corte costituzionale (sentenza n. 132/2014) di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Come appare evidente, la contumacia costituisce condotta processualmente neutra, che giammai può integrare alcuna delle ipotesi sopra riportate”.

Quindi, chi ha perso una causa può, anzi, in linea di massima, deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore di chi la causa l’ha vinta.

Avv. Mauro Sbaraglia

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