Il mantenimento al figlio neomaggiorenne

Con una delle prime ordinanze del 2024, la n.2259/24, la Corte di Cassazione si è occupata nuovamente dell’assegno di mantenimento per i figli maggiorenni.

Il caso riguardava un genitore, che aveva chiesto di non versare più il mantenimento alla “figlia maggiorenne, ormai trentatreenne e laureata in giurisprudenza”.

La Cassazione ha accolto il ricorso e quindi ha revocato il mantenimento per la ragazza.

Al di là della vicenda specifica, è importante tenere bene a mente un paio di concetti espressi dalla Corte, concetti che sono applicabili ovviamente anche in altri casi:

  • l’età del ragazzo “è un parametro importante di riferimento e la valutazione deve essere condotta con rigore proporzionalmente crescente”. Ciò significa che, se è vero che il solo compimento del 18° anno di età non fa venir meno automaticamente il mantenimento, è altresì vero che, più passano gli anni, e più occorrerà valutare con rigore se il figlio “meriti” ancora l’assegno, “in modo da escludere che tale obbligo assistenziale […] possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e misura”;
  • è il soggetto che richiede il mantenimento, che deve provare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dell’assegno. In estrema sintesi, si può dire che occorrerà provare che il figlio abbia “curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato alla ricerca di un lavoro”. In linea di massima, il figlio neomaggiorenne che decida di proseguire gli studi ha diritto al mantenimento.

Avv. Mauro Sbaraglia

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