Si può parcheggiare sulla rampa del garage condominiale?

La carenza di posti auto o, se volete, l’eccessivo numero di auto in circolazione, induce molti automobilisti a parcheggiare le loro macchine anche dove non si potrebbe. Capita quindi che, anche all’interno dei cortili condominiali, gli automobilisti sfruttino aree, che non sono destinate al parcheggio.

Una delle ultime ordinanze del 2023 della Corte di Cassazione, la n.36438/23, riguarda il caso di due condomini, che erano soliti parcheggiare le loro due auto sulla rampa di accesso al garage condominiale. Questa loro abitudine non era affatto gradita dagli altri condomini, che alla fine hanno deciso di fare loro causa.

Come a volte succede, le decisioni dei giudici sono state diametralmente opposte: in primo grado, il Tribunale ha ritenuto legittima quella modalità di parcheggio, mentre in secondo grado la Corte d’Appello ha vietato il parcheggio sulla rampa ed ha addirittura condannato i due condomini a corrispondere ad ognuno degli altri condomini la somma di € 2.000.

La Cassazione, con la già citata ordinanza n.36438/23, ha confermato la sentenza di secondo grado.

Perché?

Perché “l’art. 1102 cod. civ. consente l’utilizzazione della cosa comune da parte di uno o più compartecipi anche in modo particolare e diverso da quello degli altri, a due condizioni alternative tra loro: che sia rispettata la destinazione della cosa; che l’utilità maggiore e più intensa tratta da uno dei condómini non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso”.

In linea di massima, la rampa di accesso al garage serve, per l’appunto, ad accedere al garage e non a parcheggiare le automobili; trasformarla sistematicamente in un’area di parcheggio significa modificarne la destinazione (“Nel caso che ci occupa, la Corte distrettuale ha individuato la destinazione naturale dell’area di cui è causa nella rampa carrabile per l’accesso ai garages, non nell’utilizzazione a parcheggio: il frequente e sistematico stazionamento di due (non già solo una, come più volte si legge nel ricorso) autovetture, di fatto trasforma e snatura la destinazione originariamente concordata dai condómini”).

E ciò tanto più che nel caso specifico, in quanto è emerso che la rampa in questione sia abbastanza stretta e quindi la presenza delle automobili parcheggiate rende difficoltosa per gli altri condomini la manovra di accesso al garage, con rischio di incidenti e conseguenti danni.

In conclusione, quindi, la Cassazione ha confermato sia il divieto di parcheggio sulla rampa, sia il risarcimento in favore degli altri condomini.

Avv. Mauro Sbaraglia

Foto di Jose Rago su Unsplash