Caduta provocata da un tombino e responsabilità del Comune

Una signora fa causa ad un Comune, “chiedendo il risarcimento dei danni da lei patiti in conseguenza della caduta avvenuta su un tombino non posizionato a regola d’arte in quanto mancante di una striscia obliqua di asfalto, per cui i suoi bordi non combaciavano con la pavimentazione del marciapiede”.

Il Tribunale e la Corte d’Appello le riconoscono un risarcimento, ma il Comune ricorre in Cassazione, sostenendo che vi fosse un concorso di colpa della donna.

Con la recente ordinanza n.27648/23, la Corte di Cassazione ha però rigettato il ricorso del Comune e confermato quindi il risarcimento per la signora.

La Cassazione ha infatti affermato (anzi ha ribadito ancora una volta…) che, in casi come questi, il risarcimento non è affatto scontato, in quanto il giudice deve sempre valutare anche la condotta del soggetto danneggiato.

Se infatti la buca o l’avvallamento erano visibili ed evitabili, se il danneggiato ha tenuto una condotta imprudente, inadeguata allo stato dei luoghi, può effettivamente esserci un concorso di colpa o addirittura, nei casi più gravi, una responsabilità esclusiva del danneggiato, con conseguente rigetto della richiesta di risarcimento (“quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso”).

Nel caso di specie, però, appurato che il tombino era effettivamente posizionato male, nessun rimprovero poteva essere mosso alla donna, la quale aveva tenuto un comportamento assolutamente normale; secondo la Cassazione, infatti, “nessun elemento era emerso idoneo a dimostrare l’esistenza di un concorso di colpa della danneggiata, né un uso improprio del bene in custodia da parte sua”.

Di conseguenza, come già detto, la Corte ha rigettato il ricorso del Comune ed ha confermato il risarcimento alla signora.

Avv. Mauro Sbaraglia

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