Pedone investito: l’automobilista non è sempre responsabile

Un bambino di due anni, mentre attraversa la strada con la nonna, viene investito da un’automobile in transito; i genitori fanno causa, chiedendo il risarcimento dei danni, ma la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.20140/23, dà loro torto.

Vediamo perché.

La Corte ha fondato la sua decisione su un principio che aveva già espresso in passato: “in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anomala, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti”.

In altre parole, l’automobilista non è responsabile quando il pedone si sia comportato in modo assolutamente imprevedibile, di guisa che il conducente dell’auto non aveva alcuna possibilità di evitarlo; “tanto si verifica quando il pedone appare all’improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza”.

Attenzione, non basta che il pedone abbia tenuto una condotta anomala, occorre anche che l’automobilista dimostri “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.

Tornando al caso del bambino, la Cassazione ha negato il risarcimento, “in quanto l’attraversamento del bambino, di appena due anni, è stato improvviso ed imprevedibile, in quanto è sbucato dietro la sagoma di un’auto in sosta sulla destra della carreggiata che impediva la visibilità al conducente dell’auto che sopraggiungeva, ma anche l’inevitabilità dello scontro, in quanto l’auto già si trovava davanti al punto di entrata nella carreggiata e porgeva, alla corsa del bambino, il proprio lato anteriore destro” e dunque “non potevano muoversi rilievi alla condotta stradale del conducente dell’autovettura”.

Avv. Mauro Sbaraglia

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