Caduta a scuola e risarcimento del danno

Un’alunna minorenne cade per le scale a scuola, mentre si reca in bagno, e si frattura la tibia: la scuola è responsabile e deve risarcire il danno?

Secondo la Corte di Cassazione (ordinanza n.15190/23), in casi come questo il riparto dell’onere della prova funziona così:

  • il soggetto danneggiato deve provare “la fonte del suo credito e il danno” ed inoltre deve “allegare l’inadempimento o l’inesatto adempimento dell’obbligazione di vigilanza” gravante sulla scuola;
  • quest’ultima deve invece provare, anche in via presuntiva, l’esatto adempimento o l’impossibilità di adempiere per una causa imprevedibile ed inevitabile.

Ebbene, nel caso del quale si è occupata la Cassazione il risarcimento è stato negato, perché la scuola ha provato di aver adempiuto i suoi obblighi.

Infatti, la Corte ha ritenuto che l’onere probatorio “di dimostrare il regolare adempimento dell’obbligo di sorveglianza degli alunni, potesse ritenersi assolto […] in seguito all’emersione della circostanza che tanto le condizioni oggettive dello stato dei luoghi (non essendo stata evocata l’usura dei gradini o la loro scivolosità, né essendo stata dedotta la contemporanea presenza di più alunni) quanto le condizioni subiettive dell’allieva (dotata di sufficiente grado di sviluppo psico-motorio e di piena autonomia e capacità di deambulazione) ne rendevano inesigibile una sorveglianza continua nel tratto che separava l’aula di lezione dai bagni”.

In buona sostanza, il risarcimento è stato negato perché, da un lato, non era stata prospettata, né tanto meno provata, la pericolosità dei luoghi (pavimentazione integra, non scivolosa, ecc.) e, dall’altro lato, l’alunna (in ragione della sua età e dell’assenza di una qualche problematica fisica) era perfettamente in grado di muoversi da sola e non aveva quindi bisogno di una specifica sorveglianza.

Avv. Mauro Sbaraglia

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