Schiamazzi e responsabilità dei Comuni

L’art. 844 c.c. prevede: “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi”.

Questo significa che i fumi, i rumori, ecc. provenienti dai nostri vicini, se superano un livello di normale tollerabilità, sono vietati.

Ci si è chiesti, allora, se un Comune possa essere ritenuto responsabile dei rumori e degli schiamazzi provocati dalle persone che si trovano per strada, in prossimità di locali.

Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n.14209/23), la risposta è sì.

La causa era stata avviata da due coniugi, che avevano citato il Comune dove risiedevano, “deducendone la responsabilità per le immissioni di rumore nella propria abitazione […] prodotte dagli avventori degli esercizi commerciali ivi ubicati, i quali, nelle sere di fine settimana del periodo estivo, si trattenevano in strada recando disturbo alla quiete pubblica anche ben oltre l’orario di chiusura degli stessi”.

La Corte di Cassazione ha dato ragione ai due coniugi, affermando, innanzi tutto, che in un caso come questo sono lesi il diritto alla salute, tutelato dall’art. 32 Cost., il diritto alla vita familiare, tutelato dall’art. 8 CEDU, e lo stesso diritto di proprietà.

La Corte ha poi precisato che per la tutela di questi diritti si può certamente agire anche nei confronti della P.A., in quanto la “P.A. stessa, infatti, è tenuta ad osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni e, quindi, il principio del neminem laedere, con ciò potendo essere condannata sia al risarcimento del danno (artt. 2043 e 2059 c.c.) patito dal privato in conseguenza delle immissioni nocive che abbiano comportato la lesione di quei diritti, sia la condanna ad un facere, al fine di riportare le immissioni al di sotto della soglia di tollerabilità”.

In altre parole, i Comuni possono essere condannati sia a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali provocati dai rumori che superino la soglia di normale tollerabilità, sia ad attivarsi seriamente per “far cessare le immissioni intollerabili“.

Avv. Mauro Sbaraglia

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