La responsabilità dell’architetto (e dell’ingegnere)

I proprietari di un complesso immobiliare danno incarico a due architetti “di studiare, redigere ed eseguire un progetto di ristrutturazione dell’intero compendio per adibirlo ad abitazione della propria famiglia, prevedendo un collegamento coperto tra i due rustici esistenti sul fondo”.

Dopo l’ultimazione dei lavori, i proprietari si rendono conto che le opere non erano state completate, non erano state eseguite a regola d’arte e per di più presentavano abusi edilizi, con conseguente necessità di presentare una domanda di condono.

I signori decidono quindi di fare causa agli architetti, che si difendono, sostenendo, tra l’altro, che i committenti erano “a conoscenza del progetto approvato, delle opere in corso e degli abusi edilizi”.

Con la sentenza n.8058/23, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione, affermando la responsabilità dei professionisti.

Secondo la Corte, infatti, “l’architetto, l’ingegnere o il geometra, nell’espletamento dell’attività professionale consistente nell’obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, è debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l’irrealizzabilità dell’opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell’incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c.”.

In altre parole l’architetto perde il diritto al compenso, nel momento in cui l’opera da lui progettata si riveli essere “fuori legge”.

Ed attenzione, “né la responsabilità del professionista viene meno e può riconoscersi il suo diritto ad ottenere il corrispettivo ove la progettazione di una costruzione o di una ristrutturazione in contrasto con la normativa urbanistica sia oggetto di un accordo tra le parti per porre in essere un abuso edilizio”; quindi, la circostanza che l’abuso edilizio fosse noto al committente non fa venir meno la responsabilità del professionista.

Avv. Mauro Sbaraglia

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