Se i danni superano il valore dell’auto…

A seguito dell’allagamento di una strada, dovuta a forti precipitazioni atmosferiche, un’automobile subisce gravi danni; il proprietario della vettura fa causa al Comune, sostenendo che l’Ente non aveva curato la manutenzione delle fognature e dei sistemi di regimentazione dell’acqua piovana.

Il Tribunale accoglie la domanda e liquida un risarcimento di circa € 14.000; il Comune impugna la sentenza e la Corte d’Appello, rilevato che l’auto valeva € 2.500 circa, riduce il risarcimento a tale ultima somma.

Con l’ordinanza n.2982/23, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di secondo grado.

Perché?

Perché “in caso di domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo per un incidente stradale, costituito dalla somma di denaro necessaria per effettuare la riparazione dei danni si propone in realtà una domanda di risarcimento in forma specifica. Pertanto, se detta somma supera notevolmente il valore di mercato della vettura, da una parte risulta essere eccessivamente onerosa per il danneggiante e dall’altra finisce per costituire un ingiustificato arricchimento per il danneggiato, sicchè il giudice potrà condannare il danneggiante al risarcimento del danno per equivalente”.

In altri termini, se l’importo dei danni supera il valore commerciale dell’auto, il risarcimento non potrà che essere pari a tale valore; infatti, in caso contrario, il danneggiante subirebbe una condanna troppo gravosa, mentre il proprietario della vettura beneficerebbe addirittura di un arricchimento.

Avv. Mauro Sbaraglia

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