La presunzione di colpa di chi tampona

Un’automobile tampona un ciclomotore; nella causa che ne consegue, il giudice non riesce a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e decide quindi di applicare l’art. 2054 c.c., che prevede un pari concorso di colpa dei due conducenti (art. 2054, comma 2, c.c.: “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli”).

La decisione è corretta? Secondo la Corte di Cassazione (ordinanza n.3398/23), no.

Infatti, la Cassazione ritiene che in questi casi debba prevalere la presunzione di responsabilità del soggetto che ha tamponato, per non aver rispettato la distanza di sicurezza (art. 149 c.d.s.: “Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l’arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”).

In particolare, la Corte sostiene che “il giudice di appello, avrebbe dovuto applicare la presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, la quale — operando in deroga a quella di pari responsabilità di entrambi i conducenti, di cui all’art. 2054, comma 2, cod. civ. — grava il tamponante dell’onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile”.

Dunque, quando si verifica un tamponamento, se colui che ha tamponato vuole evitare di dover risarcire i danni, deve dimostrare che “il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile”.

Ma quand’è che ciò si verifica?

Secondo la Cassazione, “la non imputabilità della causa del tamponamento risulta integrata da una situazione anomala ed avulsa dalle esigenze del traffico”, che è onere del tamponante dimostrare.

Se il tamponante non offre questa prova, sarà chiamato a risarcire i danni.

In conclusione, questo è il principio di diritto espresso dalla Cassazione: “in caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti, di cui all’art. 2054, comma 2, cod. civ., è superata, ex art. 149, comma 1, cod. strada, dalla presunzione «de facto» di inosservanza della distanza -” sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l’onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale“.

Avv. Mauro Sbaraglia

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