Il mantenimento del figlio adulto

Mio figlio ha compiuto 18 anni: gli devo ancora versare l’assegno di mantenimento?

A questo domanda, la Corte di Cassazione ha risposto molte volte; l’ultima è stata pochi giorni fa, con l’ordinanza n.2056/23.

Il caso era questo: il Tribunale di Salerno aveva stabilito che un uomo dovesse versare, oltre all’assegno divorzile di € 300,00 alla moglie, anche un assegno di mantenimento di € 250,00 a ciascuna delle due figlie; l’uomo aveva fatto appello, ma la Corte d’Appello di Salerno aveva confermato la sentenza. Arrivati davanti alla Corte di Cassazione, quest’ultima ha revocato il mantenimento per le due figlie.

Perché?

La Corte ha sostenuto: “Per quanto riguarda invece le figlie gemelle nate nel 1993 e pertanto attualmente di anni 29 occorre chiarire che è corretto ritenere che l’onere della prova della autosufficienza dei figli spetta al genitore, tuttavia data l’età delle stesse può ritenersi sulla base di presunzioni che siano in grado di lavorare per provvedere al proprio mantenimento non risultando provata nella fattispecie alcuna disabilità o motivo ostativo né tantomeno un percorso di studi ancora da completare”.

In buona sostanza, se è vero che, in linea di massima, è onere del genitore dimostrare l’autosufficienza economica dei figli, è altresì vero che, quando questi ultimi hanno raggiunto un’età adulta, non studiano e non hanno nulla che impedisca loro di lavorare, l’assegno di mantenimento deve venir meno.

Del resto, un paio di anni fa la Cassazione aveva già segnalato: “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (ordinanza n.17183/20).

In altre parole, una volta finiti gli studi, il figlio deve attivarsi seriamente per rendersi economicamente indipendente e non può certo continuare a chiedere il mantenimento, se ha rifiutato delle occasioni di lavoro, solo perché non le ha ritenute adeguate al suo titolo di studio o alle sue ambizioni.

Avv. Mauro Sbaraglia

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