Tabelle millesimali: solo per iscritto

Un condomino impugna una delibera, perché ritiene che la ripartizione delle spese non sia stata fatta secondo le tabelle millesimali vigenti.

Il condominio si difende, documentando che da almeno trenta anni quelle tabelle venivano disapplicate e che la ripartizione avveniva secondo millesimi differenti.

Chi ha ragione?

Secondo la Corte di Cassazione (ordinanza n.30305/22), ha ragione il condomino.

Infatti, “in base al combinato disposto degli artt. 68 disp. att. c.c. e 1138 c.c., l’atto di approvazione o di revisione delle tabelle millesimali, avendo veste di deliberazione assembleare, deve rivestire la forma scritta “ad substantiam”, dovendosi, conseguentemente, escludere approvazioni per “facta concludentia”.

In altre parole, l’accordo verbale o tacito con il quale i condomini decidono di applicare delle tabelle diverse da quelle vigenti non ha valore, perché le tabelle millesimali devono risultare per iscritto.

Avv. Mauro Sbaraglia

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