L’assemblea di condominio può decidere di modificare a maggioranza i criteri di riparto degli oneri condominiali?
A questo domanda ha risposto la Corte di Cassazione con l’ordinanza n.27511/22.
Il caso riguardava un condominio, che aveva deciso, con una delibera assunta con una larghissima maggioranza (un solo condomino dissenziente), che uno dei condomini “deve partecipare alle spese in ragione di 1.000 euro all’anno, oltre il 10% delle spese straordinarie per piscina”.
L’unico condomino dissenziente ha impugnato la delibera e, dopo i primi due gradi di giudizio, che l’avevano visto soccombente, la causa è arrivata in Cassazione, che invece gli ha dato pienamente ragione.
Nell’ordinanza viene infatti richiamato un principio, già espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.9839/21: “sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro”.
Per essere più chiari, la giurisprudenza ritiene che le delibere in materia di ripartizione delle spese condominiali che modificano non all’unanimità, ma a maggioranza, i criteri di ripartizione delle spese stabiliti dalla legge o, in via convenzionale, da tutti i condomini sono:
- nulle, se valgono non solo per un singolo caso, ma anche per il futuro;
- annullabili, se valgono solo per il singolo caso deliberato.
Avv. Mauro Sbaraglia
Photo by Milin John on Unsplash