Lo scorso 20 settembre è stata pubblicata l’ordinanza n.27446/22 della Corte di Cassazione, che si è occupata della notifica di un’intimazione di pagamento e di una cartella di pagamento.
Gli atti erano stati impugnati da un contribuente, il quale lamentava che essi gli fossero stati notificati con la sola consegna alla moglie, senza che gli fosse stata inviata una raccomandata informativa.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso.
Secondo la Corte, infatti, in questi casi deve trovare applicazione l’art. 60, comma 1, lett. b bis, D.P.R. n.600/73, che dispone: “se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata”.
Poiché è stato accertato che al contribuente non era stata inviata alcuna raccomandata che lo informasse della notifica, il ricorso è stato accolto.
Avv. Mauro Sbaraglia
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