La modifica dell’assegno di divorzio

Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6”.

Questo è quello che prevede l’art. 9 della legge sul divorzio in merito alla modifica delle condizioni del divorzio.

Nel richiamare questa norma, la recente ordinanza n.21051/22 della Corte di Cassazione ha ribadito un paio di concetti essenziali in merito alla modifica dell’assegno divorzile.

Vediamo quali sono:

  1. per poter chiedere la revisione delle condizioni, devono essere intervenute, dopo la sentenza di divorzio, nuove circostanze (“la revisione dell’assegno divorzile può essere disposta solo quando, dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento del vincolo matrimoniale, sopravvengono circostanze nuove che mutino le condizioni economiche delle parti”);
  2. nel decidere sulla richiesta di modifica delle condizioni, il Giudice non può effettuare una nuova valutazione delle debenza e dell’ammontare dell’assegno, ma deve limitarsi a valutare se le nuove circostanze abbiano modificato l’equilibrio determinato dalla sentenza di divorzio (“il giudice […] non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell’entità dell’assegno, […] ma deve verificare se, ed in che misura, le circostanze sopravvenute e provate dalle parti abbiano alterato gli equilibri sanciti dall’assetto economico patrimoniale dato dalla sentenza di divorzio e ad adeguare l’importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale”).

In altre parole, per poter chiedere la revisione dell’assegno divorzile bisogna dimostrare che sono intervenute delle nuove circostanze e che esse hanno alterato l’assetto economico stabilito dalla sentenza di divorzio.

Non è invece possibile chiedere una modifica sulla base delle circostanze già esistenti al momento del divorzio, perché per fare ciò esistono e si devono utilizzare i normali mezzi di impugnazione, nei termini previsti dalla legge.

Avv. Mauro Sbaraglia

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