La caduta è colpa del pedone

La Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi delle buche sulle strade e sui marciapiedi e della responsabilità dei Comuni.

Il caso riguardava un cittadino di Bari che, mentre percorreva un marciapiede, “era costretto ad attraversare la strada per impegnare il marciapiede opposto, essendo il marciapiede bloccato per lavori edili”; tuttavia, nel fare ciò, l’uomo “poneva il piede destro in una profonda buca posta al centro della carreggiata, non segnalata né individuabile in quanto coperta da carte e fogli di giornale, a causa della quale cadeva rovinosamente a terra”.

Per ottenere il risarcimento delle lesioni subite, l’uomo faceva causa al Comune; il Giudice di Pace accoglieva la domanda e riconosceva un risarcimento; ma in appello il Tribunale ribaltava la decisione, “ritenendo che l’incidente, sotto il profilo causale, fosse dovuto a disattenzione del pedone nell’attraversamento della strada”.

Con l’ordinanza n.22121/22, la Cassazione ha chiuso il caso, confermando la sentenza di appello.

La motivazione della Cassazione è abbastanza sintetica, ma, ad ogni modo, il rigetto della richiesta di risarcimento si fonda sull’accertata imprudenza del pedone (“…condotta altamente imprudente della vittima nell’attraversamento della strada, caduta a causa di una buca nel manto stradale risultata tuttavia ben visibile ed evitabile dal pedone…”).

In buona sostanza, ad avviso della Corte, poiché è stato accertato che la buca fosse ben visibile e facilmente evitabile, la responsabilità del sinistro deve essere attribuita solamente al pedone, che, se fosse stato più attento, avrebbe certamente evitato la caduta.

Avv. Mauro Sbaraglia

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