La restituzione dell’assegno di mantenimento

Come ho già scritto in passato, non è detto che l’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge resti fermo per sempre.

Si possono infatti verificare degli accadimenti, che rendono opportuna una sua revisione.

Ad esempio, può capitare che mutino le condizioni economiche di uno o di entrambi i coniugi e, quindi, che l’assegno che era stata quantificato sulla base delle vecchie condizioni economiche non sia più congruo e debba essere rideterminato.

Oppure può capitare che il soggetto che lo percepiva si risposi e perda quindi il diritto all’assegno.

Ed ancora, l’assegno di mantenimento può venir meno, perché la sentenza di primo grado che lo aveva stabilito sia stata riformata in appello.

In quest’ultimo caso, si pone un problema: il soggetto che aveva percepito il mantenimento deve restituire tutte le somme che aveva incassato?

L’ordinanza n.28646/21 della Corte di Cassazione si è occupata di questo problema.

Secondo la Cassazione, chi ha percepito un assegno di mantenimento poi revocato, perché il giudice di appello ha ritenuto che in realtà non sussistessero i presupposti per riconoscerlo, deve restituire l’intera somma percepita.

Infatti, la circostanza che il mantenimento sia stato incassato in perfetta buona fede, sulla base di un provvedimento giudiziale, non fa venir meno l’obbligo di restituzione (“…ove si accerti, anche giudizialmente, la non debenza di una determinata somma, la buona fede di colui che l’ha percepita e che sia tenuto alla relativa restituzione incide, se del caso, sulla decorrenza dei frutti e degli interessi maturatisi, ma certamente non giustifica la ritenzione di ciò che gli è stato indebitamente pagato”).

Pertanto, nel caso di cui si è occupata la Cassazione, quest’ultima ha disposto la restituzione di tutto quanto era stato incassato a titolo di assegno divorzile, sin dal momento in cui esso era stato percepito, oltre agli interessi legali sull’intera somma.

Avv. Mauro Sbaraglia

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