Buono fruttifero postale e morte di un cointestatario

In caso di morte di uno dei cointestatari di un buono fruttifero postale con la clausola “pari facoltà di rimborso”, il cointestatario superstite ha diritto ad incassare l’intera somma oppure il 50% deve essere riservato agli eredi del defunto?

La questione è tutt’altro che semplice e talvolta la giurisprudenza si è espressa in modo altalenante.

L’ultima pronuncia sul punto è la recente sentenza n.24639/21, con la quale la Corte di Cassazione ha affermato il diritto del cointestatario superstite di incassare l’intera somma oggetto del buono.

Nella sentenza viene innanzi tutto ricordato che la normativa vigente sancisce che i buoni non sono sequestrabili né pignorabili, non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione a termine di legge, e non possono essere dati in pegno.

In altre parole, “i buoni postali fruttiferi si caratterizzano per un marcato rafforzamento del diritto di credito dell’intestatario sulla somma portata dal documento ad ottenerne il rimborso «a vista», il che si traduce nell’incanalamento della fase di pagamento della somma portata dal titolo su un unico prefissato binario, quale il pagamento, appunto «a vista», all’intestatario”.

Pertanto, la tesi secondo la quale la morte di un cointestatario non consentirebbe il rimborso dell’intera somma agli altri “finirebbe per paralizzare proprio l’aspetto per il quale detti buoni, dotati della apposizione della menzionata clausola, si caratterizzano”.

Ma in questo modo, però, non si corre il rischio di pregiudicare i diritti degli eredi del cointestatario defunto?

Secondo la Cassazione, la risposta deve essere negativa.

Infatti, un conto è la titolarità del credito, un altro conto è il diritto alla riscossione, “sicché colui che abbia riscosso rimarrà tenuto nei rapporti interni nei confronti dell’erede o degli eredi del cointestatario defunto”.

In buona sostanza, è l’erede del soggetto defunto che potrà eventualmente agire nei confronti del cointestatario superstite per recuperare quanto di sua spettanza, ma “Poste Italiane S.p.a. non può rifiutare il rimborso del buono, sotto l’aspetto considerato, non essendo tenuto ad alcun divieto di esecuzione della prestazione, che viceversa non può legittimamente rifiutare”.

Di seguito, il principio di diritto con il quale la Cassazione ha sintetizzato la sua pronuncia: “In materia di buoni postali fruttiferi cointestati e recanti la clausola “pari facoltà di rimborso”, in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato ad ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal documento”.

Avv. Mauro Sbaraglia

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