Il testamento e le quote dei legittimari

Tutti sanno cos’è un testamento; però non tutti conoscono un importante limite che incontra la libertà del testatore: il rispetto delle quote dei legittimari.

Vediamo meglio.

Secondo l’art. 587 c.c., “Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse”.

Due tra le caratteristiche più importanti di questo atto sono:

  • la revocabilità: in quanto espressione della libertà umana, il testamento può essere sempre revocato o modificato. Questo aspetto è così importante che non è possibile rinunciare alla facoltà di revoca del testamento. La clausola con la quale un soggetto rinunciasse alla facoltà di revocare il suo testamento sarebbe nulla.
  • la personalità: l’atto deve essere predisposto dal diretto interessato e non è quindi ammessa la rappresentanza (non può aversi testamento di un incapace da parte del genitore o del tutore). Per lo stesso motivo, due persone non possono fare testamento con lo stesso atto.

In quanto espressione della volontà del testatore, il testamento può essere impugnato quando detta volontà si sia formata a seguito di errore, violenza o dolo.

Il testamento può essere redatto in tre forme:

  1. testamento olografo: è la forma più semplice e si ha quando il testatore redige, data e sottoscrive personalmente l’atto. Attenzione il testamento olografo è tale se sono presenti tutti e tre i requisiti (autografia, data e sottoscrizione);
  2. testamento pubblico: è l’atto redatto nelle forme dell’atto pubblico, davanti ad un notaio. Il testatore, in presenza di testimoni, riferisce verbalmente la sua volontà al notaio, che provvede alla redazione per iscritto. L’atto viene poi letto al testatore ed alla fine viene sottoscritto dal testatore stesso, dai testimoni e dal notaio;
  3. testamento segreto: in questo caso l’atto viene redatto dal testore, che lo inserisce poi in una busta chiusa e sigillata e lo consegna al notaio, dichiarando che l’atto contiene le sue volontà. Anche in questo caso l’atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.

Ma veniamo ora al limite, al quale facevo riferimento sopra.

Con il testamento si può disporre liberamente di tutti i propri beni? Non proprio.

Infatti, non possono essere pregiudicate le ragione dei cd. legittimari ovvero di quei soggetti ai quali la legge attribuisce necessariamente una quota dell’eredità.

I legittimari sono il coniuge, i figli e gli ascendenti del defunto e le quote che spettano loro sono stabilite dalla legge e variano caso per caso (ad esempio, al figlio unico spetta la metà dell’eredità, se invece i figli sono più di uno, spettano loro i 2/3, se però c’è anche il coniuge le cose cambiano ancora, ecc.).

Cosa succede, dunque, se il testatore, per errore o di proposito, non tiene conto dei diritti dei legittimari?

Succede che questi ultimi possono chiedere la cd. riduzione delle disposizioni testamentarie.

In buona sostanza, le quote degli eredi testamentari vengono proporzionalmente ridotte fino a ricostituire la quota che spetta ai legittimari (art. 558 c.c. “La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente senza distinguere tra eredi e legatari. Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari”).

Dunque, in conclusione, la libertà di disporre dei propri beni con il testamento non è illimitata, perché deve fare i conti con le norme che tutelano i legittimari.

Avv. Mauro Sbaraglia

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