Il concorso di colpa

L’art. 2054, comma 2, c.c. dispone che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli”.

Si tratta del cd. concorso di colpa.

Dunque, quando non è possibile ricostruire con certezza la dinamica di un sinistro, la legge prevede che tutti i conducenti coinvolti vengano considerati responsabili in ugual misura dei danni.

Attenzione, però, questa norma deve trovare applicazione in via residuale e sussidiaria.

La recente sentenza n.12884/21 della Corte di Cassazione afferma infatti che “la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall’art. 2054, comma 2, cod. civ. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l’evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro”.

Questo significa che, quando è possibile ricostruire con esattezza la condotta di tutti i veicoli coinvolti, non potrà naturalmente trovare applicazione l’art. 2054 c.c.

Ma la norma non troverà applicazione nemmeno quando non sia possibile ricostruire la condotta di uno dei due conducenti, ma sia tuttavia certo che la condotta dell’altro conducente costituisca la causa esclusiva del sinistro (“L’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l’altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all’art. 2054 cod. civ., comma 2, nonché dall’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto – e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell’incidente – ma può anche indirettamente risultare tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente”).

In conclusione, il concorso di colpa potrà essere utilizzato solo dopo che tutti i tentativi di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro si siano rivelati vani.

Avv. Mauro Sbaraglia

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