L’autista dello scuolabus deve prevedere la condotta imprudente dei bambini

Un principio fondamentale del nostro ordinamento è quello secondo cui “il risarcimento del danno dovuto dal danneggiante debba essere proporzionalmente ridotto in base alla entità dell’apporto causale del soggetto danneggiato”.

In altre parole, chi ha subito un danno, se con il suo comportamento ha contribuito a produrlo, avrà diritto ad un risarcimento ridotto; per essere ancora più chiari, se vengo investito mentre attraverso la strada di corsa e senza guardare, il risarcimento non potrà essere integrale.

Ma cosa succede se la condotta imprudente viene tenuta da un bambino?

Una decina di anni fa l’autista di uno scuolabus era stato citato in giudizio dai genitori di un bambino di tre anni, che era stato investito dallo scuolabus ed aveva subito delle lesioni.

I genitori del bambino sostennero che il “conducente del veicolo, […] avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione durante le manovre”; l’autista, invece, affermò “la responsabilità in parte anche del pedone investito e dei genitori di quest’ultimo, responsabili per culpa in vigilando”.

Il Tribunale e la Corte d’Appello ritennero di suddividere al 50% la responsabilità.

La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n.3030/21, ha invece deciso che la Corte d’Appello dovrà pronunciarsi nuovamente, applicando alcuni principi espressi dalla Cassazione.

Quali sono questi principi?

La Cassazione ha evidenziato “come il conducente di un veicolo a motore sia tenuto a prevenire anche eventuali scorrettezze di pedoni, specie quando trattasi di bambini, il cui comportamento è intrinsecamente e ontologicamente imprudente”.

In altri termini, poiché è prevedibile che un bambino di tre anni possa tenere una condotta pericolosa, il conducente di uno scuolabus, dopo aver fatto scendere i bambini, non dovrebbe riprendere la marcia fino a quando questi ultimi non siano sufficientemente lontani dal mezzo o comunque fino a quando essi possano interferire con le manovre.

In buona sostanza, “il conducente, resosi conto della presenza del minore nei pressi del veicolo a motore, avrebbe dovuto sospendere la manovra fino alla certezza dell’assenza dei bambino di tre anni nei pressi dello scuola bus”.

Alla Corte d’Appello il compito ora di riesaminare la condotta dell’autista alla luce di questi principi.

Avv. Mauro Sbaraglia

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