L’assegno di mantenimento per i figli maggiorenni

Il pagamento dell’assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne crea spesso aspre liti tra i coniugi; di conseguenza, sono molte le sentenze con le quali i giudici di merito e la Corte di Cassazione si pronunciano sul punto.

Di alcune sentenze ho già parlato nei mesi scorsi; torno in argomento alla luce dell’ultima pronuncia, l’ordinanza n.29779/20 della Corte di Cassazione, pubblicata il 29 dicembre scorso.

Il caso riguardava il mantenimento di un ragazzo di 27 anni. La madre chiedeva che il padre fosse condannato a pagare il mantenimento, perché il ragazzo non era ancora autosufficiente economicamente; la Corte d’Appello aveva rigettato la richiesta della donna, ritenendo il ragazzo ormai troppo adulto per avere ancora diritto ad un sostegno economico.

La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di secondo grado, negando quindi il mantenimento al ragazzo.

La decisione si fonda sul seguente principio: “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di un’opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”.

Cosa significa?

In estrema sintesi, significa che:

  • il figlio maggiorenne ha diritto di continuare a studiare per completare “il prescelto percorso formativo scolastico”;
  • una volta ultimato (in tempi ragionevoli) tale percorso formativo, il ragazzo deve attivarsi seriamente per reperire un’occupazione;
  • nel caso in cui non fosse possibile trovare un lavoro adeguato al percorso di studi effettuato, il ragazzo deve adeguarsi a quello che offre il mercato del lavoro, se del caso anche “ridimensionando le proprie aspirazioni”.

Solo se ricorrono queste condizioni il figlio maggiorenne ha diritto al mantenimento.

Qualora invece il figlio non si dedichi né allo studio, né alla seria ricerca di un lavoro oppure rifiuti impieghi a suo avviso non adeguati al suo livello di studio ed alle sue ambizioni, non avrà diritto ad alcun mantenimento.

Avv. Mauro Sbaraglia

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