Sinistro stradale: il risarcimento può variare da caso a caso

Quando, a seguito di un sinistro, si deve liquidare il risarcimento in favore del soggetto danneggiato, il Giudice fa ricorso alle cd. tabelle.

Tenendo conto dell’età della vittima dell’incidente e della gravità delle lesioni subite, nelle tabelle sono indicati gli importi dovuti a titolo di risarcimento.

Le tabelle più usate a livello nazionale sono quelle del Tribunale di Milano, ma il Tribunale di Roma ne ha predisposte altre, che prevedono importi differenti.

Ma se i Giudici usano delle tabelle predeterminate, vuol dire che i risarcimenti non tengono conto delle possibili specificità dei singoli casi?

Due soggetti delle stessa età e che hanno subito le stesse lesioni avranno quindi lo stesso risarcimento?

Ovviamente, non è così.

Il Giudice, infatti, può procedere alla cd. personalizzazione del risarcimento; può cioè riconoscere una somma ulteriore rispetto a quella stabilita dalle tabelle, tenendo conto di circostanze specifiche, che riguardano il soggetto danneggiato.

Con la sentenza n.25164/20, la Corte di Cassazione ha in effetti precisato che “la personalizzazione del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto”.

Come detto, dunque, se ricorrono particolari circostanze, “specificità del caso concreto”, il Giudice può discostarsi, in aumento ed in teoria anche in diminuzione, dai valori indicati dalle tabelle.

Ma in cosa consistono questi elementi specifici, che giustificano una personalizzazione del risarcimento?

Sempre secondo la Cassazione, “questi ultimi devono consistere, secondo il più recente insegnamento di questo giudice di legittimità, in circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle “tabelle” per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l’id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno”.

Sarà ovviamente onere del danneggiato dimostrare che nel suo caso ricorrono delle circostanze specifiche, che giustificano un risarcimento maggiore di quello previsto dalle tabelle.

Avv. Mauro Sbaraglia

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