Commissioni condominiali: non possono sostituire le assemblee

Negli ultimi anni, all’interno dei condomini si è diffusa l’abitudine di creare delle commissioni, alle quali delegare lo svolgimento di alcuni compiti, più o meni importanti.

Queste commissioni sono composte da un ristretto numero di condomini e di solito svolgono attività meramente esecutive.

Ma che valore hanno le decisioni delle commissioni?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.14300/20, si è occupata del problema.

Secondo la Corte, se è vero che la nomina di una commissione è perfettamente legittima, è altresì vero che le decisioni delle commissioni sono vincolanti per il condominio solo se sono poi approvate dall’assemblea.

Infatti, nella sentenza si legge: “l’assemblea condominiale ben può deliberare la nomina di una commissione di condomini deputata ad assumere determinazioni di competenza assembleare, a condizione tuttavia che le determinazioni della commissione, affinché siano vincolanti ai sensi del 1° co. dell’art. 1137 cod. civ. pur per i dissenzienti, siano poi approvate, con le maggioranze prescritte, dall’assemblea, assemblea le cui funzioni dunque non sono, al fondo, suscettibili di delega”.

In altri termini, le commissioni non possono mai sostituirsi all’assemblea e quest’ultima non può delegare alla commissione le sue funzioni.

Pertanto, perché una decisione sia davvero vincolante per tutti i condomini, è necessario che sia essa assunta secondo le modalità “normali” della delibera assembleare, adottata nel rispetto delle maggioranze previste dalla legge.

Avv. Mauro Sbaraglia

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