L’ipoteca dell’agente della riscossione

Per garantirsi il recupero dei propri crediti, l’Amministrazione Finanziaria può iscrivere ipoteca sui beni del debitore, ai sensi dell’art. 77 D.P.R. n.602/73.

Vediamo velocemente cosa prevede la norma.

Innanzi tutto, l’ipoteca può essere iscritta solamente se il debito è pari almeno ad € 20.000,00 (“purché l’importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro”); per importi inferiori, dunque, l’ipoteca non si può iscrivere.

In secondo luogo, si può iscrivere ipoteca “per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede”.

Ed ancora, l’iscrizione dell’ipoteca costituisce condizione necessaria per poter espropriare un immobile quando il credito sia inferiore al 5% del valore dell’immobile.

In altre parole, se il credito dell’Amministrazione non vale più del 5% del valore dell’immobile, la P.A. deve iscrivere ipoteca, al fine di consentire al debitore di provvedere al pagamento entro 6 mesi; solo dopo che questo termine è decorso senza che il pagamento sia stato effettuato, si potrà procedere con l’espropriazione.

Da ultimo, prima di iscrivere l’ipoteca, l’agente della riscossione deve notificare al debitore “una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca”.

Secondo la giurisprudenza, l’invio di questa comunicazione serve ad indurre il debitore a “presentare osservazioni od effettuare il pagamento; e va ritenuto che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporta la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento” (Corte di Cassazione, ordinanza n.18964/20).

Pertanto, l’iscrizione di ipoteca che non è stata preceduta dall’invio della comunicazione è nulla.

Avv. Mauro Sbaraglia

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