I ristoranti e il dovere di garantire l’incolumità dei clienti

Un ragazzino vivace urta una cameriera che sta portando delle pizze appena uscite dal forno; la cameriera perde l’equilibrio e una pizza fumante finisce sul braccio di una ragazza, che subisce quindi un’ustione.

Il proprietario della pizzeria deve risarcire i danni subiti dalla ragazza?

Secondo il Tribunale di Roma, no.

Secondo la Corte d’Appello di Roma, sì, perché il ragazzo faceva parte di una comitiva di giovani turbolenta e quindi per il gestore del ristorante era “del tutto prevedibile la possibilità che la cameriera fosse urtata da uno dei componenti del gruppo, di talché avrebbero dovuto essere adottate delle adeguate cautele ed attenzioni”.

La palla passa infine alla Corte di Cassazione, che però ritiene indispensabili ulteriori accertamenti e rimanda quindi il fascicolo alla Corte d’Appello.

La Cassazione, però, afferma alcuni principi interessanti.

Il primo, che peraltro in tempi di coronavirus appare particolarmente attuale, è quello secondo il quale “chi accede in un ristorante […] ha diritto di pretendere dal gestore che sia preservata la sua incolumità fisica”.

Il rapporto tra ristoratore e cliente, infatti, non può ridursi ad una semplice compravendita di cibi preparati, ma prevede un elemento in più: la tutela del cliente (come del resto avviene anche per chi soggiorna presso un albergo o prende un mezzo pubblico di trasporto).

Ma, tornando al caso della ragazza con il braccio ustionato, il ristoratore risponde anche dei danni provocati dai clienti?

Secondo la Corte, il punto determinante è il seguente: la cameriera e/o il ristoratore poteva, con l’ordinaria diligenza, prevenire il fatto dannoso?

In altre parole, l’evento che si è poi verificato era prevedibile e quindi evitabile?

Secondo la Corte dunque – ed è per questo che ha disposto ulteriori accertamenti – prima di attribuire le eventuali responsabilità, bisogna verificare:

  • se il ragazzo che ha urtato la cameriera si stesse comportando in modo esagitato già da tempo;
  • se è stata la cameriera ad avvicinarsi incautamente allo “scalmanato” o se è stato quest’ultimo a raggiungerla imprevedibilmente ed urtarla;
  • se c’erano già stati dei richiami da parte del gestore del ristorante o se questi avesse colpevolmente tollerato la maleducazione dei suoi clienti.

In altre parole, il ristoratore non può sottrarsi ad una richiesta di risarcimento semplicemente riferendo che non è stato lui o un suo dipendente a provocare il danno; per evitare una condanna egli deve dimostrare di aver assunto tutte le iniziative ragionevolmente necessarie per evitare danni ai suoi clienti.

Avv. Mauro Sbaraglia