Nullità della cartella di pagamento per omessa indicazione del responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è, come dice il nome, il soggetto responsabile del corretto andamento di un procedimento amministrativo e delle eventuali irregolarità ed inosservanze che possono verificarsi durante l’iter di svolgimento di una pratica.

Questa figura è stata introdotta da ormai molti anni nel nostro ordinamento per cercare di “personalizzare” il rapporto tra amministrazione e cittadino e dare a quest’ultimo un riferimento diretto e concreto, evitando che il cittadino debba interloquire genericamente con un ministero, un dipartimento, ecc.

La figura del responsabile del procedimento trova naturalmente spazio anche quando viene emessa una cartella di pagamento.

La norma di riferimento è l’art. 36, comma 4 ter, D.L. n.148/07, che dispone: “La cartella di pagamento di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella”.

Dunque, quando viene notificata una cartella di pagamento, quest’ultima deve contenere, tra le altre cose, l’indicazione:

  • del responsabile del procedimento di emissione e notifica della cartella;
  • del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo delle somme dovute dal cittadino.

Se la cartella è priva di queste due indicazioni, è nulla e può dunque essere impugnata.

Avv. Mauro Sbaraglia