La vendita di un’auto è valida anche senza un contratto scritto

Al contrario di quanto viene comunemente ritenuto, per la compravendita di un’automobile non occorre un contratto scritto, né la trascrizione dell’atto al P.R.A. costituisce elemento essenziale per la validità della vendita.

Infatti, come ci ricorda la Corte di Cassazione con l’ordinanza n.6385/20, il trasferimento di proprietà di un’auto può avere luogo anche verbalmente, con la semplice manifestazione del consenso tra i due soggetti interessati: il consenso del venditore e quello del compratore.

Nel provvedimento si legge che “è pacifico, infatti, che il contratto di compravendita di un’automobile non richiede la forma scritta ad substantiam, ma si perfeziona, al pari della vendita di qualsiasi bene mobile, con il semplice consenso di venditore ed acquirente validamente manifestato”.

Ma allora perché il trasferimento viene fatto sempre per iscritto e si fa poi la trascrizione al P.R.A.?

Al riguardo, la Corte precisa che “l’eventuale forma scritta è richiesta ai fini della trascrizione al PRA, la quale non costituisce requisito di validità e di efficacia del trasferimento, ma un mezzo di pubblicità, inteso a dirimere vari contrasti tra più aventi causa dal medesimo venditore (e si aggiunge, ai fini dell’imputabilità fiscale del bollo di circolazione e di altri adempimenti quali la revisione del veicolo)”.

Ne consegue che, per individuare il reale proprietario di una vettura, gli elementi che si ricavano dal P.R.A. non possono essere considerati decisivi, ma solamente presuntivi; in altre parole, questi elementi possono essere superati fornendo delle prove, anche testimoniali, di segno opposto (“Ai fini della individuazione dell’effettivo proprietario del veicolo i dati del PRA forniscono elementi meramente presuntivi, i quali possono essere vinti con qualsiasi mezzo di prova, anche testimoniale”).

Ma perché questi principi sono importanti? Perché un’automobilista dovrebbe conoscerli?

Perché capita frequentemente che la trascrizione al P.R.A. sia eseguita con ritardo rispetto alla vendita; se in quel lasso di tempo l’auto rimane coinvolta in un incidente o se non viene pagato il bollo o se semplicemente viene comminata una multa, è bene sapere chi sia l’effettivo proprietario dell’automobile.

In questi casi, i principi indicati dalla Cassazione possono essere decisivi.

Avv. Mauro Sbaraglia