La revisione dell’assegno di divorzio

Con alcune sentenze emesse a partire dal 2017, la Corte di Cassazione ha completamente stravolto il suo storico orientamento in materia di assegno divorzile.

L’affermazione secondo la quale l’assegno di divorzio doveva servire al coniuge “debole” a mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio, ha lasciato il passo a quella secondo la quale il Giudice deve riconoscere il mantenimento solo dopo aver accertato l’inadeguatezza dei mezzi e l’oggettiva impossibilità di procurarseli del soggetto richiedente, tenendo altresì conto del contributo fornito da quest’ultimo “alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto”.

Preso atto di tutto ciò, molti di coloro che attualmente versano un assegno al loro ex coniuge si sono chiesti se fosse possibile sfruttare questo nuovo indirizzo giurisprudenziale per ottenere una revisione dell’assegno.

A questo domanda ha risposto la Cassazione pochi giorni fa, con la sentenza n.1119/20.

Secondo la Corte, una domanda di revisione dell’assegno divorzile fondata solo sull’esistenza di un nuovo orientamento giurisprudenziale non è ammissibile.

Senza entrare troppo nel merito delle ragioni giuridiche alla base della pronuncia, basti dire in questa sede che, secondo la Cassazione, il giudizio di revisione presuppone un mutamento delle condizioni patrimoniali delle parti ovvero un mutamento di elementi di fatto:

  • se il mutamento c’è stato, il Giudice si potrà pronunciare sulla domanda di revisione, applicando naturalmente i nuovi principi;
  • se invece il mutamento non c’è stato, il giudizio di revisione non potrà avere luogo, perché “l’interpretazione giurisprudenziale costituisce una chiave di lettura dei dati di fatto rilevanti per il diritto e non li produce essa stessa né nel mondo fenomenico né, come si è visto, quale fonte normativa”.

Naturalmente in questo modo c’è il rischio che situazioni simili siano disciplinate in modo molto diverso; tuttavia, secondo la Cassazione, ciò è del tutto legittimo (del resto può capitare che il Legislatore, con una nuova norma, detti una disciplina, che non è applicabile alle fattispecie già definite con sentenze).

Quindi, prima di avviare un giudizio di modifica delle condizioni di divorzio, è bene accertare che ci sia stato realmente un mutamento delle condizioni economiche di almeno uno dei due ex coniugi.

Avv. Mauro Sbaraglia